…. E SE LA CASA DEI NOSTRI SOGNI è ALL’ASTA?
Può accadere che la casa che ci interessi vivamente sia oggetto di un’esecuzione immobiliare e sia posta quindi all’asta.
Partecipare tempestivamente alla vendita e redigere una valida offerta di acquisto diventano pertanto requisiti indispensabili per aggiudicarsi il bene.
Il punto di partenza è senza dubbio rappresentato dall’avviso di vendita che, se non notificato, viene reso pubblico su diversi siti e portali (il sito del Tribunale ove pende la procedura esecutiva, www.astalegale.net; www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it; www.rivistaastegiudiziarie.it; www.canaleaste.it; www.casa.it; www.idealista.it; www.bakeca.it).
L’avviso di vendita, oltre a contenere la descrizione dell’immobile, indica le modalità di presentazione delle offerte di acquisto.
Questa è la parte da leggere con più attenzione in quanto la carenza di una delle richieste condizioni può determinare la non ammissibilità alla vendita.
Solitamente, trattasi di disposizioni inerenti: il termine per la presentazione dell’offerta; la modalità di presentazione dell’offerta (in busta sulla quale dovranno essere apposti i soli dati richiesti, come le generalità di chi deposita la busta, il nome del professionista, la data della vendita); il contenuto dell’offerta (generalità dell’offerente, dati identificativi del bene, indicazione del prezzo offerto, espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; termine per il versamento del saldo prezzo); i documenti da inserire nella busta (a seconda che l’offerente sia persona fisica o giuridica), ivi incluso, naturalmente, l’assegno circolare.
Una volta ottenuta l’aggiudicazione del bene, seguiranno il versamento del saldo prezzo e il decreto di trasferimento.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, è intervenuta di recente la Cassazione Civile che, con sentenza a Sezioni Unite, ha precisato che “nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente” (Cassazione civile, sez. un., 14/12/2020, n. 28387).