L’adozione in casi particolari è disciplinata dagli articoli 44–57 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149), e si pone come istituto alternativo all’adozione piena (o legittimante), applicabile in situazioni specifiche in cui non ricorrono i presupposti per quest’ultima.
L’art. 44 della L. 184/1983 individua quattro ipotesi tassative in cui è consentita l’adozione in casi particolari:
- Lettera a) – Adozione da parte di chi ha già un rapporto stabile e duraturo con il minore: si applica quando il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge o della persona con cui il genitore conviva.
- Lettera b) – Minori con disabilità: riguarda minori che versino in stato di abbandono e presentino una disabilità, qualora non sia possibile l’affidamento preadottivo.
- Lettera c) – Impossibilità dell’affidamento preadottivo: quando, constatata la mancanza di genitori o parenti entro il quarto grado idonei, non sia possibile procedere all’affidamento preadottivo.
- Lettera d) – Adozione da parte del tutore: nei confronti del tutore che abbia allevato a lungo il minore e con cui si sia instaurato un solido legame affettivo.
A differenza dell’adozione legittimante, l’adozione in casi particolari:
- Non recide il rapporto giuridico con la famiglia di origine (salvo diversa disposizione del giudice);
- Non attribuisce automaticamente lo stato di figlio legittimo in senso pieno;
- Produce effetti limitati ai rapporti tra adottante e adottato, con minori riflessi sulle linee parentali;
- È sempre revocabile per indegnità dell’adottante o per condotta del minore (art. 51 ss. L. 184/1983).
La giurisprudenza ha ampliato progressivamente l’ambito applicativo dell’istituto, in particolare:
- La lettera d) è stata oggetto di interpretazione estensiva per consentire l’adozione da parte del genitore sociale (cd. stepchild adoption) nelle coppie dello stesso sesso, in assenza di una disciplina legislativa ad hoc;
- La Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. SS.UU. n. 38162/2022) ha confermato che il riconoscimento del legame tra minore e genitore intenzionale può avvenire tramite adozione in casi particolari, in attesa di un intervento legislativo organico. L’adozione in casi particolari rappresenta quindi uno strumento di tutela residuale ma essenziale, capace di rispondere a situazioni familiari eterogenee che l’adozione piena non è in grado di coprire. Il suo utilizzo è in costante evoluzione, plasmato da una giurisprudenza attenta alla protezione del minore e al riconoscimento delle nuove forme di genitorialità.
