L’assegno di mantenimento nei procedimenti di separazione e di divorzio
La determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli rappresenta uno degli aspetti più delicati e rilevanti nei procedimenti di separazione e divorzio. La giurisprudenza italiana ha elaborato nel tempo un articolato sistema di principi e criteri volti a garantire il rispetto del superiore interesse della prole, contemperando le esigenze dei figli con le capacità economiche dei genitori. Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio basilare nel vigente sistema giuridico della genitorialità, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio sia nella fase di disgregazione dell’unione, per separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17903/2023).
È necessario, in via preliminare, che siano dimostrate, anche tramite presunzioni, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della loro età e delle loro particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17903/2023). L’assegno assolve ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17903/2023, che richiama Cass. n. 21273/2013).
Costituiscono altri parametri idonei ad influire sulla misura dell’assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17903/2023). Il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore, incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17903/2023, che richiama Cass. n. 9915/2007).
La Corte di Cassazione ha più volte attribuito rilievo all’assegnazione della casa familiare, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole, perché, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente tale assegnazione costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7961/2024, che richiama Cass. n. 27599/2022, Cass. n. 20858/2021 e Cass. n. 25420/2015).
L’evoluzione giurisprudenziale testimonia l’attenzione costante della Corte di Cassazione nel garantire che la determinazione dell’assegno di mantenimento risponda effettivamente alle esigenze concrete dei figli, assicurando loro un livello di vita adeguato e proporzionato alle capacità economiche di entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e della pari dignità delle funzioni genitoriali.
