IL TESTAMENTO: TUTELA DELL’INDIVIDUO E DEL SUO VOLERE

Il testamento è l’atto che contiene le disposizioni di ultima volontà.

Per questo va redatto come prescrive la legge

Quasi mai si considera realmente come fondamentale e necessario redigere un testamento.

Un po’ perché all’evento morte si preferisce non pensare, un po’ perché si tende – del tutto erroneamente – a considerare che il diritto di testare sia riservato solo ai titolari di ingenti patrimoni.

In realtà, redigere testamento è di fondamentale importanza: è l’atto ove maggiormente la volontà del singolo esplica effetti sulle sfere giuridiche altrui. E ciò è assolutamente opportuno anche per i patrimoni più modesti, nei casi in cui si voglia beneficiare mortis causa un soggetto che l’ordinamento giuridico italiano non potrebbe tutelare in caso di successione legittima.

In assenza di testamento, infatti, è la legge a determinare i soggetti chiamati all’eredità (i cosiddetti successori legittimi). In tale ipotesi, il patrimonio del defunto viene distribuito in automatico tra i parenti dello stesso fino al sesto grado, in specifiche quote e secondo diversi livelli di precedenza, a partire da coniuge e figli, così come previsto dalla legge.

Un esempio, potrà meglio chiarire tale concetto.
Tizia, vedova e madre di due figli, Caio e Sempronio, muore senza lasciare testamento. Per tutta la vita Tizia ha vissuto unitamente a Caia, sua amica d’infanzia, che si è sempre presa cura di lei, specie negli ultimi anni di malattia, a differenza dei figli che, trasferitisi in USA da almeno 20 anni, si sono spesso disinteressati della madre.

Non avendo Tizia redatto testamento, la sua eredità si devolverà in parti uguali tra i figli, successori legittimi.

Diversamente, Tizia potrà essere riconoscente nei confronti di Caia mediante testamento, nel quale potrà ad esempio devolvere tutta la quota disponibile a favore di quest’ultima e riservare ai figli la quota legittima prescritta dalla legge.

Caia, infatti, non rientra tra i cosiddetti successori legittimari – vale a dire: coniuge, figli e ascendenti –, ossia tra i soggetti a cui la legge, vista la vicinanza con il de cuius, riserva delle quote, e potrà essere beneficiata da Tizia solamente con la quota del patrimonio di cui può disporre liberamente (per l’appunto, la quota disponibile). Il che può essere previsto solo nell’ambito di un testamento [1]

Lo DM Lex Studio Legale, grazie all’esperienza maturata nel settore delle successioni, può fornire una consulenza personalizzata avente la finalità di: ricostruire il patrimonio del soggetto che vuole disporre per testamento; individuare – nell’ambito della famiglia – i soggetti a cui la legge riserva una quota; quantificare la quota disponibile e la quota di riserva. Il tutto per consentire la redazione di un valido testamento, così da permettere al testatore di beneficiare post mortem i soggetti che desidera.

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[1] Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, senza la necessità di un particolare rigore formale ed evitando gli eccessivi costi notarili. L’art. 602 c.c. indica alcuni requisiti che vanno comunque rispettati: l’autografia, la sottoscrizione e la datazione certa del testamento, perché si possa accertare la capacità del soggetto testatore al momento della sua redazione.