CONTRASTO TRA I GENITORI SULLA VACCINAZIONE
ANTI – COVID 19 PER IL FIGLIO MINORE

Cosa fare se i genitori non sono allineati con riguardo alla vaccinazione anti covid – 19 per il figlio minore?

Mi capita sempre più frequentemente che mi venga sottoposta la seguente questione: “Posso comunque accompagnare mio figlio minorenne a vaccinarsi malgrado l’altro genitore sia contrario?”

La somministrazione del vaccino rientra certamente nell’ambito delle scelte sulla salute del minore e ciò indipendentemente dalla obbligatorietà o facoltatività del vaccino.
A tale riguardo, l’art. 337 ter, comma III, cod. civ. sancisce che “[…] Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice”.
Il testo della norma è chiaro: in caso di contrasto tra i genitori su una decisione da assumere sulla salute del figlio minore – quale è la somministrazione della vaccinazione anti covid – 19 – occorre rivolgersi al Giudice.

Che decisione assumerà il Giudice investito della questione?
Come precisato in una recentissima sentenza (Tribunale Ancona sez. I, 22/11/2021) l’obiettivo che deve sempre ispirare le scelte e le condotte dei genitori è quello di garantire la salute dei figli minori: tale obiettivo non si persegue evitando ogni possibile rischio per la salute del figlio, ma accettando i rischi ragionevoli, legati all’integrità della persona, che ne ricomprenda gli aspetti sociali, di contatto e di conservazione degli affetti. Pertanto la vaccinazione contro la malattia covid -19 da somministrarsi su minore non può essere preclusa, né impedita, da generici timori e/o dubbi su metodi scientifici, ma solo da concreti rischi specifici per la salute e l’integrità fisica del minore. Il Giudice, per assumere la sua decisione, dovrà quindi tenere conto soprattutto di elementi oggettivi, quale l’assenza di controindicazioni specifiche per le condizioni di salute del minore, rilevabile, oltre che dalla indicazioni delle autorità sanitarie, dalla opinione tecnica del pediatra di base e di quella di un eventuale consulente di ufficio. Al di fuori di queste specifiche ipotesi, la giurisprudenza propende per la copertura vaccinale per i minori, in considerazione che la sua preclusione si rifletterebbe, oltre che nella esposizione al concreto rischio di contrarre la malattia e fungere da veicolo per la sua diffusione, anche in inutili limitazioni alla vita di relazione del minore (scuola, sport, viaggi, occasioni di comunità sociale ecc.).

 È auspicabile infine che il Giudice, in simili procedimenti, faccia poi sempre più ricorso all’audizione del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità psicologica, al fine di fare emergere la sua volontà. In un recente caso, il minore adolescente aveva espresso in modo chiaro la sua volontà a vaccinarsi, manifestando il forte desiderio di ritornare alla normalità della vita scolastica, sociale e sportiva. In ragione di tanto, il Giudice aveva autorizzato la somministrazione del vaccino attribuendo la madre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore.