LA STABILE CONVIVENZA CON UN TERZO
NON DETERMINA IL VENIR MENO DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO VERSO L’EX CONIUGE
L’ex coniuge ha comunque diritto a percepire l’assegno divorzile se instaura una stabile convivenza con un’altra persona?
Ipotizziamo che:
– la sentenza di divorzio ha riconosciuto a una delle parti il diritto a percepire dall’ex coniuge un assegno di mantenimento;
– successivamente, l’avente diritto all’assegno di mantenimento instaura una stabile convivenza con un’altra persona.
Il diritto all’assegno divorzile permane o viene meno?
Non può essere ignorato che la costituzione di una famiglia di fatto, specie se potenziata nella fermezza del suo vincolo dalla nascita di figli, costituisce espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche un’assunzione di responsabilità verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare frutto di un progetto di vita condiviso.
Ciò malgrado, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 32198 del 5 novembre 2021 a Sezioni Unite, ha statuito che “l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa”.