L’ASSISTENZA MORALE E LA COLLABORAZIONE TRA CONIUGI.

L’art. 143 del Codice Civile elenca i doveri che nascono dal matrimonio: tra questi, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e alla collaborazione nell’interesse della famiglia.

L’obbligo ad assistere moralmente l’altro coniuge implica l’assunzione dell’impegno alla sua comprensione e al suo rispetto.

Il dovere della collaborazione rimanda, da un lato, alla sfera della consultazione e del dialogo continuo tra coniugi; dall’altro, all’eventualità che i coniugi siano pronti a sacrificare interessi meramente individuali per privilegiare le esigenze obiettive della famiglia.

I doveri in questione sono inderogabili e non hanno solamente un contenuto morale. La loro violazione, invero, ha importanti conseguenze per il coniuge inadempiente, al quale sarà addebitata la separazione (con perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge) nel caso venga provato il nesso causale tra la sua condotta inadempiente e la crisi matrimoniale.

L’apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinare la intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica (Cassazione civile sez. VI, 03/09/2018, n.21576).

La condotta del coniuge in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio ben può (oltre che costituire motivo di addebito della separazione, anche) assurgere a fonte di responsabilità civile, ove presenti i caratteri propri del fatto illecito (Tribunale Rimini, 04/04/2019, n.301).