MINORI IN CONFLITTO DI INTERESSE CON I GENITORI.

IL CURATORE SPECIALE.

Tra i casi in cui è opportuna la nomina del Curatore Speciale

v’è la sussistenza di un conflitto di interessi tra figlio e genitori: ruolo e funzioni

Nel presente contributo prendiamo in esame la specifica ipotesi in cui il curatore speciale venga nominato quando vi sia un conflitto d’interessi tra i genitori e i figli minori, conflitto che può essere sia di carattere patrimoniale (in questo caso la nomina è prevista dall’art. 320 c.c.), sia di natura pregiudiziale, in tutti i casi in cui il genitore sia portatore di un interesse incompatibile con quello del figlio, ovvero nei casi in cui sia pendente un procedimento in cui si ravvisi una situazione di grave pregiudizio per il minore all’interno della propria famiglia (ai sensi degli artt. 330-335 c.c.).

Diversi i riferimenti normativi.

Ai sensi dell’art. 78 c.p.c., nei casi in cui sia necessario rappresentare il minore all’interno dei procedimenti giudiziari che lo coinvolgono, viene nominato d’ufficio dal Tribunale un curatore speciale. Il secondo comma dell’articolo prevede che esso venga nominato anche su richiesta del P.M., nei casi in cui emerga un conflitto d’interesse tra i genitori e il minore. La funzione della nomina è quella di supplire alla temporanea mancanza di un rappresentante.

In forza dell’art. 12, comma 2, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, al minore deve vedersi riconosciuto il diritto di essere informato ed autorizzato a partecipare alle procedure che lo riguardano dinanzi ad una autorità giudiziaria, direttamente o per il tramite di altre persone od organi.

Con l’art. 4 comma 1 e l’art. 9 comma 1 la Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, viene attribuito al minore il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, quando i detentori delle responsabilità genitoriali vengano privati della possibilità di rappresentarlo a causa di un conflitto d’interessi e stabilisce che tale potere spetti anche d’ufficio all’autorità giudiziaria stessa.

Ricordiamo che il genitore è di norma il rappresentante legale del proprio figlio minore. Il Giudice, però, può ritenere che vi sia la necessità di nominare un soggetto terzo, quando sussista un evidente conflitto di interessi tra le parti o qualora le relazioni familiari siano anomale o compromesse, tali da rendere impossibile la corretta assunzione, da parte del genitore, delle decisioni che riguardano il patrimonio o la salute, l’educazione e l’istruzione del minore.

L’omessa nomina del curatore nei casi in cui è necessario, peraltro, costituisce vizio di costituzione del rapporto processuale, determinandone la nullità per violazione del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost., come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione.

La nomina del curatore ha durata temporanea, finché non venga meno quella situazione d’urgenza che ha reso necessaria la sua nomina, è revocabile e modificabile ad opera del giudice e, comunque, si esaurisce nell’ambito del procedimento in cui si compie.

Tale ruolo viene svolto da un Avvocato specializzato in materia o che ha conseguito un corso di formazione.

Nella nostra esperienza professionale, la nomina del Curatore Speciale avviene per lo più nei procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni aventi per oggetto la limitazione delle responsabilità genitoriali o quelli relativi ai divorzi o separazioni allorquando i rapporti tra genitori sono connotati da alta conflittualità.

Restiamo a disposizione per consulenze in materia.