REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE SE

L’EX CONIUGE HA STABILE RELAZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui

la stabile relazione sentimentale instaurata dall’ex coniuge fa venire meno il diritto all’assegno.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia, riconoscendo fondata la circostanza secondo cui l’ex coniuge che abbia instaurato una relazione affettiva stabile con un altro partner perda il diritto all’assegno divorzile.

Con l’ordinanza n. 22604 del 16.10.2020, la Corte ha ritenuto, infatti, che l’ex coniuge avesse creato con il nuovo compagno una nuova famiglia di fatto, caratterizzata da continuità, stabilità e ufficialità, ossia una relazione di piena ed effettiva convivenza, tale da determinare tra loro l’assunzione di reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

La pronuncia in esame si inserisce in un conforme consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, fondato sull’interpretazione estensiva dell’art. 5 comma 10 della Legge n. 898/1970, che letteralmente prevede il passaggio del coniuge beneficiario a “nuove nozze”.

Dovrà, infatti, parificarsi ad un nuovo matrimonio anche la relazione sentimentale stabile, “pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.

Nel corso degli anni, la rilevanza giuridica della convivenza more uxorio è stata gradualmente ampliata, laddove vi sia la prova che dalla stessa possa derivare un vantaggio economico, anche indiretto, a favore del beneficiario dell’assegno di divorzio.

Ovviamente è necessario, soprattutto nell’ambito di un giudizio di accertamento, poter verificare oggettivamente la relazione affettiva e sentimentale costituitasi. L’assegno divorzile, infatti, assolve ad una funzione assistenziale, perequativa e compensativa, non dovendo garantire l’autosufficienza economica dell’ex coniuge ma consentirgli solamente “il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo personale ed economico fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.

Nella sentenza n. 28995 del 17.12.2020, la Corte di Cassazione esamina il caso di una ex coniuge non più in età per poter reperire un’attività lavorativa che aveva vissuto con i figli, dopo il divorzio, del solo assegno divorzile. La stessa si era poi unita ad un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia. In tal sede si prende in esame il principio secondo il quale “il profilo compensativo, integrato dall’apporto personale dato dall’ex coniuge alla conduzione del nucleo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, destinato ad integrare le ragioni dell’assegno divorzile nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, avrebbe escluso l’automatismo estintivo dell’assegno divorzile quale conseguenza della nuova convivenza”.

Nell’orientamento recente della Suprema Corte si attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto che, in quanto stabile e durata, deve annoverarsi tra le formazioni sociali in cui l’individuo svolge la sua personalità. In applicazione del principio dell’auto-responsabilità, pertanto, la persona che inizia una nuova convivenza dovrebbe mettere in conto il venir meno dell’assegno divorzile e di ogni forma di residua responsabilità post-matrimoniale dell’ex coniuge, rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la precedente esperienza matrimoniale ed il relativo tenore di vita.

Con le nuove nozze, e alla stessa stregua anche con una stabile convivenza, i doveri di solidarietà morale ed economica sono assunti dal nuovo coniuge/compagno.

Non solo, ma l’art. 1, comma 65, della Legge n. 76/2016 istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze di fatto, riconosce anche ai conviventi di fatto, quando la convivenza venga meno, il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., che è destinato a valere per la parte economicamente più debole che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il tutto “per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’ art. 438, comma 2, c.c.”.

L’ordinanza in esame ha dato senza dubbio un concreto spunto per rilanciare l’argomento degli accordi prematrimoniali, da tempo ciclicamente riproposti da alcuni come efficaci soluzioni per prevenire contrasti in caso di crisi matrimoniale, attraverso la previsione di accordi che i futuri sposi potrebbero stipulare (per atto pubblico davanti al notaio o mediante convenzione di negoziazione assistita per mezzo di uno o più avvocati) prima del matrimonio.

DM Lex Studio Legale è disponibile a valutare nel concreto ogni situazione per verificare la possibilità di procedere giudizialmente per la revoca dell’assegno divorzile nonché ad assistere i conviventi per negoziare un accordo in merito all’eventuale contributo da versarsi in caso di scioglimento dell’unione.