AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO E TUTELA DEL MINORE
Quando una relazione di coppia finisce e vi sono figli minori, il Giudice adito dispone come regola l’affidamento condiviso che postula la costante collaborazione di entrambi i genitori nel provvedere alle esigenze di cura e protezione dei figli.
Tuttavia, all’affidamento condiviso può derogarsi quando esso risulti “contrario all’interesse del minore” (art. 337 quater cod. civ.).
Pensiamo a un genitore che sia assente affettivamente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, sia spesso irreperibile: bene, in simili ipotesi, l’altro genitore può chiedere l’affidamento esclusivo, a condizione che dimostri di essere un genitore idoneo, essendosi sempre occupato con continuità e responsabilità del figlio minore, così da potergli garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Il Giudice è tenuto a motivare l’applicazione dell’affidamento esclusivo. La motivazione deve riguardare non solo il potenziale pregiudizio che potrebbe derivare dall’affidamento condiviso ma anche l’idoneità dell’altro genitore a prendersi cura del bambino. Sottolineo che, anche nei casi di affidamento esclusivo, l’altro genitore conserva il dovere di vigilare sugli aspetti importanti attinenti al figlio, quali l’educazione e l’istruzione.
Dinnanzi a manifeste carenze genitoriali, il nostro ordinamento giuridico contempla anche il più severo istituto dell’affidamento “super esclusivo” (art. 337 quater, terzo comma, cod. civ.).
Trattasi di fattispecie in cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale risulta eccessiva rispetto alle accertate carenze genitoriali nel rapporto con i figli: al fine di salvaguardare costoro, risulta sufficiente una rimodulazione della responsabilità genitoriale e disporre l’affidamento super esclusivo a favore di uno dei genitori. Si permette così al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza (quali quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute ) in deroga alla regola di base della condivisione genitoriale nelle scelte di significativo interesse per i figli.
Un importante indicatore da prendere in considerazione per l’applicazione dell’affidamento super esclusivo è dato dalla condotta processuale del genitore convenuto che, malgrado la ritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, non si costituisce nel procedimento, confermando così un manifesto disinteresse nei confronti del figlio.
L’ affidamento super esclusivo, inoltre, pone rimedio all’assenza del genitore che abbia generato difficoltà, non solo sotto il profilo emotivo, ma anche burocratico: si pensi al minore che, per assenza del consenso o della firma del genitore, abbia dovuto rinunciare alla partecipazione di eventi importanti (quali le gite scolastiche), con importanti arresti nella vita quotidiana.
In simili fattispecie, inoltre, è bene valutare massima cautela anche nella regolamentazione delle visite. Ad esempio, si può chiedere espressamente che, in caso di ripresa dei rapporti, il genitore sia tenuto a rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali provvederanno a formulare apposito programma di visite da tenersi in spazio neutro.