RECUPERO DELLE COMPETENZE GENITORIALI.

RIFLESSIONI

Di fronte a un provvedimento giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale o di sua limitazione con affidamento del minore all’ente locale, il genitore può intraprendere due strade.

Proseguire nel disinteresse affettivo e/o materiale verso il figlio, ovvero, prendere consapevolezza del progressivo allontanamento del minore e decidere di recuperare la sua genitorialità.

Dinnanzi a una persona che abbia intrapreso la seconda strada, ritengo di fondamentale importanza instaurare sin da subito un dialogo con la Tutela Minori e consigliare all’assistito, accanto al mio supporto legale, un supporto di natura psicologica.

La Tutela Minori, solitamente rappresentata da un assistente sociale e da uno psicologa, nei casi più gravi, può ritenere che il minore abbia raggiunto un suo equilibrio e che la riapertura dei rapporti con il genitore possa essere per lui dannosa. A questo punto, una volta appurato che tali conclusioni siano fondate, è a mio giudizio corretto fermarsi, nel rispetto della persona del minore.

Diversamente, la Tutela Minori, avuto riguardo all’interesse del minore, valuterà i tempi e le modalità delle frequentazioni tra genitore e figlio. Ciò che si richiede nel genitore è una ferma volontà, accompagnata da costanza e accettazione di “mettersi in gioco”; non sono invece ammessi titubanze e indietreggiamenti per via del fatto che il minore ha già subito un primo abbandono e un secondo abbandono potrebbe avere conseguenze ancora più deleterie. Per questo, consiglio vivamente alla parte assistita anche un supporto psicologico.

Nell’ambito della mia esperienza ho visto riscoprire relazioni date per sopite, affetti ritrovati e rinnovati, evoluzioni e trasformazioni personali.

Gradualmente, una volta raggiunto il consolidarsi della relazione genitore – figlio, sarà possibile rivolgersi al Giudice presentando lui la situazione in essere, con richiesta alla Tutela Minori di documentare in una relazione scritta quanto verificatosi nel frattempo. Il Giudice adito valuterà se modificare il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, avuto sempre riguardo al superiore interesse del minore.

Del resto, in ambito familiare i provvedimenti vengono assunti “rebus sic stantibus“, ovvero sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.