AI DIRITTI DEI BAMBINI

CORRISPONDONO I DOVERI DEI GENITORI

Tutelare il superiore interesse del minore significa anche non esporlo ai conflitti tra genitori

A trent’anni dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (New York 1989) è doveroso fermarsi e riflettere su quali traguardi dobbiamo ancora raggiungere.

Ricordiamo che l’Italia è tra i 194 Paesi che, nel 1991, hanno ratificato la Convenzione ed è, pertanto, vincolata ai principi fondamentali sui diritti dei bambini e degli adolescenti in essa contenuti.

Tra i corollari sanciti, vogliamo in questa sede soffermarci sul cd. “superiore interesse del fanciullo”.

Quando si ricorre a tale espressione si è soliti pensare ai casi più gravi che inducono i Tribunali a disporre, ora, provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, ora, disposizioni circa l’allontanamento momentaneo del minore dalla famiglia biologica (con collocamento in strutture o affidamento in un’altra famiglia).

In questo contributo, invece, vogliamo porre l’accento su una problematica molto diffusa, lesiva dei diritti dei bambini più di quanto si possa immaginare.

Ci si riferisce alla sempre maggiore conflittualità tra genitori, registratasi in modo inedito a partire dal 2013.

A questo proposito, la neuropsichiatria infantile è consolidata nel ritenere che le avversità tra genitori costituiscano per i minori un importante rischio evolutivo al punto tale da considerarle un vero e proprio problema di salute pubblica. Per questo, occorre proteggere i minori da situazioni di conflitto, anche solo potenziali, a tutela del loro benessere psico – fisico, chiedendo ai genitori un comportamento più responsabile e più rispettoso della persona del minore.

A tutela del superiore interesse del fanciullo, considerato sotto il profilo in esame, v’è l’istituto della mediazione familiare.

Il mediatore familiare sostiene la coppia, favorisce il dialogo tra i coniugi, consentendo, nella maggioranza dei casi, una riorganizzazione delle relazioni interne familiari in un’ottica di benessere e serenità generali. Ciò grazie a risorse tipiche della sociologia e della psicologia, oltre che della giurisprudenza.

È consigliabile intraprendere un percorso di mediazione familiare a fronte di una crisi coniugale/tra conviventi anche solo iniziata e che fatica a concludersi. Nella maggior parte dei casi, però, le parti ricorrono a tale strumento già in fase di separazione e di divorzio, quando la crisi è già conclamata, ragion per cui il percorso richiederà maggiore tempo e più forza di volontà per le parti coinvolte. Per maggiori informazioni, si segnala la sussistenza di un apposito sportello aperto presso il Tribunale di Milano.

Di più recente affermazione è poi il coordinatore genitoriale, di taglio più pragmatico, che lavora sui comportamenti dei genitori, aiutandoli ad assumere le decisioni anche per le questioni più ordinarie della vita quotidiana.

Ciò che accomuna i due istituti – mediazione familiare e coordinazione della genitorialità – è la convinta decisione di entrambi i genitori a intraprendere tali percorsi in una prospettiva futura di serenità a beneficio di piccoli e grandi.

A titolo di completezza, si ricorda che in caso di fallimento dei sopra menzionati strumenti, nelle ipotesi di elevata conflittualità tra genitori, il Giudice può nominare d’ufficio un Curatore speciale del minore che, nell’ambito del giudizio, tuteli la posizione del figlio, interfacciandosi con tutti i soggetti coinvolti (trattasi, per lo più, di casi che vedono coinvolti anche i Servizi Sociali).

DM Lex Studio Legale, a seguito di un’attenta disamina delle specificità del caso concreto, avrà cura di invitare le parti a intraprendere un percorso piuttosto che un altro, a tutela del superiore interesse dei fanciulli coinvolti.