IL FONDO PATRIMONIALE:

CASSAFORTE DEL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA 

Il fondo patrimoniale, se usato propriamente, può assicurare risorse ai bisogni della famiglia

 

La maggior parte degli eventi, si sa, non è prevedibile e spesso una famiglia impiega anni e sacrifici per costruire il proprio patrimonio.

Per questo, il Legislatore ha previsto, a tutela del patrimonio della famiglia, il cd. fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del codice civile.

Attraverso la costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi (per atto pubblico) o un terzo (anche per testamento) possono decidere di destinare una parte del patrimonio al solo soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La particolarità dell’istituto sta nel fatto che i beni del fondo patrimoniale – immobili (es. casa familiare), mobili iscritti in pubblici registri (es. auto) o titoli di credito – (i) non possono essere venduti qualora uno dei due coniugi non sia d’accordo e, se vi sono figli minori, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, e (ii) non possono essere utilizzati per ripianare debiti contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.

Con riguardo a quest’ultimo profilo, l’istituto del fondo patrimoniale non deve tradursi come lo strumento per sottrarre cespiti ai creditori. Un esempio potrà meglio chiarire tale concetto:

Caio è imprenditore. Visto l’andamento negativo degli affari, comprovato da ingenti debiti nei confronti di più fornitori, decide di costituire un fondo patrimoniale nel 2015, facendovi confluire la casa familiare. L’impresa di Caio fallisce nel 2017. Il curatore fallimentare agisce in revocatoria e ottiene la declatoria di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del fallimento. Conseguentemente, l’immobile viene messo all’asta e il ricavato viene distribuito tra i creditori di Caio.

È di tutta evidenza che, nell’esempio riportato, la costituzione del fondo patrimoniale sia stata per Caio lo strumento per tentare di sottrarre l’immobile ai propri creditori; diverso sarebbe stato se Caio avesse fatto confluire la casa in questione in un fondo patrimoniale “in tempi non sospetti”, ossia quando gli affari andavano positivamente.

Il fondo patrimoniale cessa di esistere con l’annullamento del matrimonio e con il divorzio (non con la separazione). Se, al momento della costituzione, vi erano figli minori, esso dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Per completezza, ricordiamo che un altro istituto in grado di fornire diverse tutele in ambito familiare è il Trust, originario dei Paesi di common law, figura più flessibile del fondo patrimoniale, capace di contemperare i diversi interessi dei soggetti coinvolti. Il Trust permette di mantenere integro il patrimonio della famiglia, rendendolo non aggredibile ed assicurandone anche il passaggio generazionale. Non a caso, quest’istituto è stato per la prima volta disciplinato dalla Legge n. 112/2016 sul “Dopo di noi” per assicurare assistenza, cura e protezione alle persone con disabilità gravi e prive di sostegno familiare.

DM Lex Studio Legale, dopo un’attenta disamina della vostra situazione, potrà fornire consulenze specifiche in merito alle alternative più adatte, al fine di salvaguardare il patrimonio familiare e mettere così al sicuro i vostri beni.