TUTTI POSSONO GUARDARE AL FUTURO CON OTTIMISMO

La legge sul dopo di noi, mediante la regolamentazione del trust,

ha introdotto tutele a favore dei disabili

Con la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 – nota come Legge sul dopo di Noi – in Italia sono state emanate le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, così da supportare concretamente tali soggetti dopo la morte dei parenti che, finché sono in vita, si prendono cura di loro. La legge sul “Dopo di noi”, quindi, è nata per fornire gli strumenti che assicurino un futuro sereno a tutte quelle persone che, ad un certo punto della propria vita, non possono più contare sul supporto familiare, “attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.

Nello specifico, la Legge ha previsto lo stanziamento di 90 milioni di euro per l’istituzione di un Fondo per l’assistenza, oltre che l’istituzione di vincoli di destinazione e fondi speciali, agevolazioni per erogazioni, stipula di polizze assicurative e costituzione di trust a favore di disabili gravi, oltre che l’introduzione di esenzioni e benefici fiscali per la destinazione di beni e servizi e, ovviamente, la predisposizione di campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’argomento.

La norma stabilisce che il Fondo per l’assistenza sia destinato, tra le altre cose, a realizzare interventi di residenzialità, per la creazione di alloggi di tipo familiare; soluzioni abitative extrafamiliari per le situazioni di emergenza; programmi di sviluppo per la gestione della vita quotidiana.

Come già anticipato nel nostro precedente articolo, il Trust è uno strumento di tutela che si inquadra perfettamente nella filosofia del “dopo di noi” poiché prevede che alcuni beni possano essere destinati specificamente a vantaggio dei soggetti beneficiari, pur restando amministrati da soggetti terzi [1].

La traduzione italiana della parola inglese “trust” è fiducia ed infatti questo istituto è basato sul rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti: il disponente (con atto tra vivi o mortis causa) trasferisce la titolarità di alcuni beni ad un altro soggetto, il trustee, perché quest’ultimo li amministri a vantaggio del beneficiario, attenendosi alle disposizioni contenute dal disponente nell’atto costitutivo.

Nell’ambito del “dopo di noi”, il disponente – in genere il genitore o un parente – destina propri beni al fondo, assicurando alla persona disabile – il beneficiario del trust – un patrimonio che, nella fattispecie, sarà gestito da una persona di fiducia, ovvero un avvocato o una Onlus. Potrà, altresì, essere individuato un soggetto cd. “guardiano” – un individuo o un gruppo di persone, ovvero un ente o un’associazione – che sorvegli e verifichi l’attività del trustee ed il rispetto delle disposizioni del Trust.

Il beneficiario, che conosce le esigenze del soggetto disabile, potrà prevedere nell’atto costitutivo ogni aspetto del trust e fornire indicazioni pratiche al trustee per garantire assistenza, cura e mantenimento. Quest’ultimo, nello svolgimento del proprio compito, terrà in primo piano la sfera emotiva e sociale della persona debole. Il disponente potrà persino stabilire un possibile soggetto sostituto ovvero le cause di un eventuale subentro, ad esempio per decesso o per sopraggiunta incapacità di prestare assistenza al beneficiario.

Come detto, infatti, il Trust è un istituto estremamente variabile. Si potranno prevedere, inoltre, dei soggetti beneficiari finali ai quali, una volta concluso il Trust, nella fattispecie per la morte del soggetto debole, vengano trasferiti i beni che costituiscono il fondo, ad esempio i fratelli del disabile o l’associazione che si è occupata di lui.

Rispetto ad altre forme di protezione legale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), il Trust può rappresentare un istituto alternativo, ma anche complementare ad essi. Ad esempio, l’amministratore di sostegno potrà avvalersi del Trust per vincolare alcuni beni a beneficio della persona tutelata.

DM Lex Studio Legale, esaminati i soggetti coinvolti, gli scopi finali della tutela ed i vari beni da destinare al fondo, potrà fornirvi una consulenza professionale personalizzata per realizzare al meglio i vostri propositi e dare maggiore certezza al futuro delle persone che vi stanno a cuore.

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[1] Nel fondo, ovviamente, vige la regola della segregazione, ossia la separazione dei beni propri del trustee da quelli gestiti in favore del soggetto beneficiario del Trust.