COME QUANTIFICARE IL MANTENIMENTO 

PRO (EX) CONIUGE E FIGLI?

Tra gli elementi che influiscono sulla misura del mantenimento

v’è l’assegnazione della casa familiare.

Esempi pratici per comprendere meglio l’istituto

La quantificazione del mantenimento pro coniuge/ex coniuge e figli è senza dubbio quella che potrebbe richiedere – sia alle parti, sia ai legali che le assistono – diverse valutazioni che vanno ad abbracciare svariati elementi, economici e non (ad esempio, le situazioni reddituali [1] e patrimoniali dei coniugi/ex coniugi).

Per favorire tale operazione di calcolo, esistono in commercio diversi software che permettono di quantificare il contributo al mantenimento, tenendo in conto tutti i criteri in gioco, personalizzando la posizione economica dei coniugi con l’inserimento di dati economico-patrimoniali ed ulteriori correttivi, come la permanenza dei figli con ciascuno dei due genitori o l’impegno nell’accudimento dei minori. I suddetti programmi calcolano i redditi disponibili di ciascun genitore e, di conseguenza, la misura del contributo dovuto, a favore dei figli, al coniuge collocatario. Per legge, infatti, entrambi i genitori contribuiranno, direttamente o indirettamente, ai bisogni della prole con almeno un terzo dei rispettivi redditi, considerate le rispettive spese.

Tali sistemi informatici utilizzano impostazioni giuridiche, basate sulla concreta esperienza giudiziaria, modulate su rigorosi criteri matematico-proporzionali, in una cornice giuridica offerta dalle norme e dai principali orientamenti giurisprudenziali, di merito e della Cassazione.

Ad esempio, per un padre con busta paga mensile di circa Euro 1.800,00, con oneri mensili complessivi di circa Euro 750,00, il contributo mensile a favore dei figli sarà di Euro 200,00 totali, laddove vi sia una madre collocataria con solo Euro 600,00 di reddito mensile (oltre Euro 200,00 per assegni familiari, che contano anch’essi come reddito), con il godimento di una casa coniugale del valore locativo mensile di Euro 1.000,00, nella quale abita con due figli e con una permanenza dei figli presso il padre per il 70% del tempo.

Ovviamente, infatti, la quota di risorse economiche che il genitore impiega direttamente nel tempo in cui il figlio è presso di sé (cd. mantenimento diretto) influisce sulla quota che ciascuno dei genitori deve assicurare per il sostentamento del figlio quando questi sia presso l’altro genitore (mantenimento indiretto).

Nell’esempio sopra riportato, non è previsto alcun contributo per il coniuge, stante il valore della quota immobiliare anzidetta e considerato il criterio della autosufficienza ed autoresponsabilità economica.

Tra gli elementi che si devono considerare per il calcolo dell’assegno di mantenimento, vi è senz’altro quello della casa familiare e della sua assegnazione: tale elemento avrà inevitabili ripercussioni sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento solo nei rapporti tra i coniugi (se siamo nell’ambito della separazione) o tra ex coniugi (se siamo nell’ambito del divorzio).

Ricordiamo che la casa familiare è posta a tutela dei figli minori e, in ragione di tanto, viene assegnata al genitore presso il quale i figli vengono collocati prevalentemente, indipendentemente dal titolo di proprietà.

In via esemplificativa: a Tizia, madre di Sempronio e Caia, viene assegnata la casa familiare in quanto collocataria prevalente dei figli minorenni, e ciò anche se la casa è di proprietà al 50% del padre Primo (e ciò anche se la casa fosse di proprietà al 100% del padre Primo).

Andrà, innanzitutto, considerato – sia nell’ambito della separazione sia nel divorzio – a quale genitore venga assegnata la casa coniugale. Laddove, infatti, vi sia contitolarità dell’abitazione familiare (o, addirittura, titolarità esclusiva dell’immobile in capo al genitore non assegnatario della casa coniugale), l’assegnatario della casa coniugale dovrà parzialmente compensare la perdita di godimento del non assegnatario attraverso una riduzione dell’assegno di mantenimento a proprio favore. Riequilibrio che, però, andrà attuato solo nei rapporti economici tra i coniugi e non anche nei confronti dei figli. Garantire alla prole una casa costituisce, infatti, obbligo prioritario e comune ai genitori, che si affianca al mantenimento ordinario previsto a favore dei figli.

Si dovrà, pertanto, determinare il valore economico del godimento dell’immobile destinato a casa coniugale, utilizzando il suo ipotetico valore locativo di mercato (l’effetto di tale principio potrebbe essere quello che, qualora l’importo ipotetico e convenzionale attribuito alla quota di godimento risulti superiore all’importo dell’eventuale assegno dovuto, non sarà dovuto alcun assegno perequativo).

Ad esempio: astrattamente Tizia avrebbe diritto a ricevere da Primo un assegno di mantenimento mensile pari a Euro 500,00. A Tizia è stata assegnata la casa familiare di proprietà esclusiva di Primo. Il canone di locazione di un immobile analogo alla casa familiare è pari a Euro 350,00 mensili. Si ritiene equo che l’assegno di mantenimento a favore di Tizia da parte di Primo sia pari a Euro 150,00 mensili.

Andranno, inoltre, monetizzati, in termini virtuali, tutti gli elementi che costituiscono il patrimonio di ciascun coniuge, da cui verranno sottratti tutti gli oneri versati a vario titolo, per utenze, canoni di locazione, et similia.

Orbene, meticolosità, precisione, propensione all’ascolto – che connotano il nostro metodo lavorativo – Vi consentiranno di ottenere una giusta quantificazione dell’assegno di mantenimento pro coniuge/ex coniuge e figli, abbattendo così alla fonte evitabili discussioni nel nuovo regime derivante dalla separazione e divorzio. Siamo a Vostra disposizione anche solo per fornirVi un parere sulla quantificazione del mantenimento!

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[1] Sarà opportuno venga quantificato preliminarmente il cd. reddito familiare, risultato della somma dei redditi di entrambi, al fine di determinare se e a quanto ammonti l’assegno di mantenimento per il coniuge/ex coniuge, come riequilibrio dell’eventuale sproporzione tra le rispettive posizioni economiche. Determinati i singoli redditi dei due coniugi, si potrà ricavare, altresì, la rispettiva proporzione monetaria rispetto al totale dei redditi che costituivano il reddito familiare complessivo in regime di convivenza. Tale proporzione costituisce un elemento oggettivo fondamentale per stabilire l’eventuale integrazione a favore del coniuge/ex coniuge che ha redditi minori e che risulti penalizzato dalla separazione o dal divorzio.