CONVIVENZA E UNIONE CIVILE, DIFFERENZE E TUTELE

Accanto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, si affermano sempre più le convivenze e le unioni civili. Il ruolo fondamentale del legale in questo ambito

La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. Legge Cirinnà, dal nome della prima firmataria), ha segnato un’importante fase di passaggio nel nostro ordinamento giuridico quanto al concetto di “famiglia”.

Tradizionalmente, la famiglia era solamente quella fondata sul matrimonio, contratto da un uomo e una donna. La società, in continua evoluzione, ha via via registrato, da un lato, una contrazione dei matrimoni (sia civili che religiosi) in favore dell’affermazione del fenomeno delle convivenze; dall’altro, una sempre maggiore libertà nel vivere alla luce del sole gli orientamenti sessuali dei consociati.

È in tale contesto che si inserisce l’intervento normativo in discorso, avente lo scopo di regolamentare i nuovi istituti.

In primo luogo viene disciplinata la convivenza.

La nuova Legge definisce conviventi di fatto o more uxorio “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozioni, da matrimonio o da un’unione civile”.

È, dunque, un modello familiare che non richiede per la sua costituzione alcuna formalizzazione, bastando la sola presenza dei citati elementi.

Importanti i traguardi raggiunti da ciascun convivente. Tra quelli degni di nota, si ricordano i seguenti:

– ciascun convivente può essere designato dall’altro come rappresentante, in caso di malattia che comporta la sua incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e per la donazione degli organi in caso di morte;

– il convivente di fatto superstite ha il diritto di continuare ad abitare per due anni (o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni) nella casa (di proprietà del partner defunto) che era di comune residenza. Non meno di tre anni in caso di convivente con figli minori o disabili;

– in caso di morte del conduttore (o di recesso dal contratto di locazione), il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;

– in caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, per l’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite;

– in caso di cessazione della convivenza di fatto, il Giudice, se interpellato, stabilisce il diritto del convivente agli alimenti in caso di bisogno, qualora non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza.

Conquiste davvero importanti, se si pensa che prima di tale legge per raggiungere questi obiettivi bisognava ricorrere ad altri strumenti (quali, la designazione di un amministrazione di sostegno/tutore/curatore, la redazione ad hoc di specifiche disposizioni testamentarie, et similia).

Sempre con riguardo alle convivenze, la legge ha introdotto il cd. contratto di convivenza, da stipularsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio o dall’avvocato. Con tale contratto si potranno concordare, ad esempio, luogo di residenza, regime patrimoniale, quantum di contribuzione reciproca. Il contratto di convivenza potrà essere risolto per accordo tra le parti, per recesso unilaterale, ovvero a seguito di matrimonio o unione civile di uno dei conviventi con altra persona e per morte.

In secondo luogo, viene disciplinata l’unione civile.

Trattasi dell’unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che, a seguito di una dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni, acquisiscono i diritti e i doveri reciproci all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Causa impeditiva alla costituzione dell’unione civile (che determina, quindi, la sua nullità) è l’essere già unito in matrimonio o in unione civile con un’altra persona, l’incapacità della persona, la sussistenza di un rapporto di affinità o parentela tra le parti e la condanna per omicidio (anche tentato) nei confronti della persona coniugata o unita civilmente con l’altra parte.

La dichiarazione resa viene registrata nell’archivio dello stato civile, con l’indicazione del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) ed, eventualmente, il cognome comune di famiglia. La legge prevede, poi, la possibilità di addivenire allo scioglimento dell’unione civile, con effetto immediato, ovvero dopo tre mesi se a seguito di dichiarazione disgiuntamente resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

Con riguardo ad entrambi gli istituti, seppur siano stati fatti notevoli passi in avanti, permangono tuttora delle disparità di trattamento rispetto ai coniugi uniti in matrimonio. Ad esempio, non essendo previsto un obbligo reciproco di fedeltà, il convivente tradito non potrà richiedere addebiti o risarcimenti di alcun tipo in sede di scioglimento; il convivente superstite non è considerato erede legittimo del partner; non è previsto il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte.

Proprio in ragione di ciò, risulta di fondamentale importanza farsi assistere da un legale per la tutela dei propri diritti. A tal fine, DM Lex Studio Legale ha ritagliato al proprio interno un settore specializzato nelle convivenze e nelle unioni civili, al fine di rendere consulenze personalizzate, redigere se richiesto un contratto di convivenza e consigliare tutele. Tutto al precipuo scopo di sopperire alle ancora sussistenti lacune del nostro ordinamento giuridico in tale ambito (che tende ancora a privilegiare la tradizionale concezione di famiglia fondata sul matrimonio).