COVID-19: TUTELA DEL DIRITTO DI VISITA

DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI

Resta inalterato il diritto di visita dei figli,

trattandosi di spostamento necessario rientrante tra le situazioni di necessità

Sono in molti, tra i genitori separati e divorziati, ad essersi chiesti come comportarsi in questi giorni di restrizioni negli spostamenti disposte dal Governo e dalle amministrazioni locali in tutta Italia.

I provvedimenti emanati negli scorsi giorni, infatti, hanno fortemente limitato i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, tra cui anche quello di circolazione, per le ben note ragioni di sicurezza e di salute.

Il diritto di frequentazione e di visita del genitore separato non collocatario rimane però garantito e gli spostamenti per prendere e riportare i figli da e all’altro genitore devono considerarsi spostamenti necessari e, perciò, leciti.

Mentre il DPCM del 09/03/20 ha vietato ogni spostamento non necessario, è con provvedimento del Governo del successivo 10/03/20 che si è espressamente chiarito come «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

A tal riguardo, si riporta anche quanto stabilito dal Tribunale di Milano con provvedimento dell’11/03/20, confermando ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitino in due Comuni diversi.

Il Tribunale ha sancito che l’art. 1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni dei provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.

La questione affrontata, nello specifico, atteneva ad un padre che, con ricorso in via di urgenza, aveva adito il Giudice della separazione al fine di esercitare il diritto di frequentazione concordato con l’ex coniuge, in seguito trasferitasi in altro Comune.

Il Tribunale ha ritenuto che: “in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID-19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori”, disponendo “che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato”.

Per le modalità di esercizio del diritto di visita, andranno comunque rispettate le Linee Guida del Governo, al fine di limitare quanto più possibile il rischio di diffusione del contagio.

Sarà, pertanto, possibile un trasferimento dall’abitazione di un genitore all’abitazione dell’altro, ovviamente senza trattenersi in luoghi pubblici.

Sarà concesso, eventualmente, all’altro genitore adire il Tribunale con ricorso ex articolo 709 ter c.p.c., in condizioni di rischio per la salute dei minori, per richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita ordinario.

DM Lex Studio Legale resta a disposizione dei genitori che, in questo particolare momento, vogliano concordare le modalità di esercizio di tale diritto, nel rispetto degli accordi pregressi e, allo stesso tempo, delle prescrizioni relative alla sicurezza di ognuno per limitare i rischi di contagio, offrendo consulenza mediante strumenti telematici.